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“Giunta poco seria continua a legare il proprio nome negativamente alla centrale biogas”

"Non partecipa alla conferenza dei servizi, concede la servitù di passaggio per il metanodotto senza battere ciglio"

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Comune di Ostra

Una Giunta poco seria continua a legare il proprio nome negativamente alla centrale biogas: non partecipa alla conferenza dei servizi, concede la servitù di passaggio per il metanodotto senza battere ciglio, prosegue in azioni inutili, ripercorrendo quanto già bocciato dal TAR Marche (con sentenza 291/2014) a Olivetti.

Non fanno quello che serve,  ma si dedicano a azioni di inutile propaganda. Il motivo per cui è stato aggiunto il comma 9 a questo articolo 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. non è di alcuna utilità per la comunità Ostrense, se lo scopo è quello di bloccare la realizzazione di un impianto, ma è uno specchietto per accecare chi crede in questa battaglia e ha sostenuto la lista Fanesi pensando che si sarebbe impegnata come promesso.

Le motivazioni per cui non serve a niente si trovano nella sentenza del TAR Marche 291/2014 che ha bastonato Olivetti a suo tempo. Con l’approvazione della delibera discussa in questo consiglio comunale si prosegue sulla stessa strada fallimentare.

Di seguito lo stralcio della sentenza riguardante la gestione delle fasi propedeutiche alla presentazione di un parere in conferenza dei servizi:

Per chiudere sul punto, il Collegio ritiene utile indicare quale è il corretto modus procedendi che il Comune di Ostra e il suo Sindaco pro tempore avrebbero dovuto seguire (fermo restando che nel procedimento di rilascio dell’A.U., salvo evenienze particolari, non devono essere ripetute le valutazioni che afferiscono al procedimento di VIA):

– esaminare il progetto in tutti i suoi profili tecnici (e quindi con il coinvolgimento dei vari dirigenti/responsabili dei servizi interessati e, se ritenuto opportuno, anche di organismi tecnici consultivi) e indicare eventuali specifici profili di incompatibilità con la normativa di rango comunale e/o con norme di legge statale e regionale;

– con riguardo a ciascuno di tali profili di incompatibilità, evidenziare possibili modifiche atte a superare le suddette problematiche (e sul punto va osservato che anche di recente – sentenza n. 350/2014 – il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità che i pareri negativi debbono contenere anche una critica construens);

– esprimere un motivato parere finale, anche negativo, ma che contenesse tutti i predetti elementi di valutazione (sul punto vedasi, peraltro, anche il punto 10. della recente sentenza del TAR n. 1/2014, la quale, seppure pronunciata sull’impugnazione di un’autorizzazione integrata ambientale, afferma un principio esportabile anche a controversie analoghe).

Discorso similare è da farsi per il parere exart. 216 T.U.L.S., rimesso alla esclusiva competenza del Sindaco. Anche se per molti aspetti si tratta di norma di ardua collocazione nell’attuale contesto normativo, l’art. 216 contiene un principio valido ed attuale, ossia il fatto che il Sindaco è chiamato a valutare le soluzioni tecniche in base alle quali il soggetto proponente un intervento che rientra nel campo di applicazione della norma ritiene superabile il divieto di insediamento delle industrie insalubri nei centri abitati. L’eventuale parere finale negativo deve quindi essere debitamente motivato e, a tal uopo, è del tutto verosimile richiedere la consulenza, ad esempio, dell’ARPA o dell’ASL competenti per territorio.

Nella specie, peraltro, il parere exart. 216 andava reso più appropriatamente nel corso della procedura di VIA, trattandosi di profilo che era già oggetto di esame in quella sede da parte della Provincia con il supporto dell’ARPAM.

Ciò che è contenuto nell’articolo 22 è una cosa diversa e con la sola finalità di scaricare le proprie responsabilità.

Piuttosto che oberare gli uffici con questa inutile variante, diamo senso e corso alla variante precedente che prevede la realizzazione delle scuole nell’area ex fornace.

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