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Castelleone di Suasa: il Consiglio ha deciso di “rottamare” i tributi locali

Ecco i casi in cui sarà possibile sfruttare questa possibilità e come fare

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Comune di Castelleone di Suasa

Con Delibera n. 2 del 30/01/2017, il Consiglio Comunale di Castelleone di Suasa, ha stabilito di “rottamare” le cartelle dei tributi locali che prevede l’esclusione dalle sanzioni di quei provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2016 e non ancora riscossi.


In realtà, l’Assemblea si è avvalsa della facoltà, concessa dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Dicembre 2016, n. 225, con la quale si da la possibilità all’Ente di prevedere tale esclusione.

Infatti, l’importo da versare potrà essere rateizzato in un massimo di 18 rate mensili, con scadenza di pagamento entro l’ultimo giorno di ciascuna mensilità; l’ultima rata non potrà superare il 30 settembre 2018.

Chi fosse interessato a questa rottamazione dovrà manifestare la propria volontà tramite un’istanza/richiesta scritta, all’ufficio tributi comunale, da presentarsi anche tramite PEC a: comune.castelleonedisuasa@emarche.it, entro il termine massimo del 31-12-2017, indicando, in particolare:
– il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento,
– la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa,
assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro 30 gg dall’acquisizione, al protocollo comunale, dell’istanza di definizione agevolata, il Comune trasmette, ai debitori, la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l’importo delle singole rate e la scadenza delle stesse.

In sostanza, con la presentazione dell’istanza, saranno sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute, ma, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

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