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La sensibilizzazione si rivela inefficace, Castelleone di Suasa costretta ad emettere ordinanza per i possessori di cani

"La raccolta delle deiezioni canine è un obbligo legale sanzionale"

Dopo ripetuti inviti al senso civico e ricordato che la raccolta delle deiezioni canine è un obbligo legale sanzionale, considerato che

la campagna di sensibilizzazione non ha prodotto effetti si è provveduto ad emettere apposita ordinanza sindacale:

NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE NELLA CONDUZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO. (ordinanza n. 3 del 17-03-2026)

IL SINDACO

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 nella quale, fra l’altro, è disposto che “E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse”;

VISTO che la stessa Ordinanza dispone anche l’obbligo per i conduttori dei cani di “utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni”;

DATO ATTO che lo stesso Ministero, con Ordinanza del 10 luglio 2025 ha disposto che “il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l’ordinanza 6 agosto 2024 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 4 settembre 2025”;

RICORDATO che questo Comune si è dotato di area per cani, collocata in viale Della Repubblica all’altezza dell’intersezione con via Cristoforo Colombo;

CONSIDERATO che, seppure sia impossibile vietare le deiezioni liquide del cane, esse pregiudicano le condizioni igieniche dell’ambiente urbano e limitano la fruibilità degli spazi pubblici o soggetti all’uso pubblico;

RITENUTO altresì di disporre le misure necessarie affinché i conduttori dei cani possano monitorarli, averne un effettivo controllo e conseguentemente provvedere al fine delle rimozioni delle deiezioni, anche liquide;

CONSIDERATO che al fine della rimozione delle deiezioni liquide si debba provvedere alla immediata pulizia mediante versamento di acqua che i conduttori dovranno avere al seguito in contenitori;

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” in ordine alla competenza all’adozione di questo atto;

ORDINA

1. I cani non possono essere lasciati liberi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non nelle aree cani appositamente attrezzate;

2. Al di fuori delle aree appositamente attrezzate, i cani debbono essere sempre condotti muniti di idoneo guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50;

3. I conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all’animale in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

4. I conduttori di cani debbono sempre provvedere a raccoglierne le deiezioni e debbono sempre essere muniti di strumenti idonei a tale uso;

5. Pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, con l’obbligo di portare con sé appositi contenitori d’acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche a di detergenti;

6. Le norme di questa ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, ai cani a sostegno delle persone diversamente abili.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad

€ 500,00.

AVVISA

▪️La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale ed è immediatamente esecutiva.

▪️A seguito dell’adozione del presente atto viene disattivata ogni eventuale precedente diversa disposizione.

▪️Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -Marche-, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure “straordinario” al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

f.to Il Sindaco

Carlo Manfredi

Comune di Castelleone
Pubblicato Mercoledì 18 marzo, 2026 
alle ore 10:57
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